Storia

Le madri costituenti

Nel 1946 furono elette 21 donne su 556 membri dell'Assemblea Costituente. Cinque entrarono nella Commissione dei 75 che preparò il testo della Costituzione.

Redazione AdaTeoriaFemminista ·
Le madri costituenti
Foto: Presidenza della Repubblica / Wikimedia Commons, Attribution

Il 2 giugno 1946 l'Italia elesse l'Assemblea Costituente, l'organo incaricato di scrivere la nuova Costituzione del paese. Su 556 membri, le donne elette furono 21, e cinque di loro entrarono nella Commissione dei 75, che preparò il progetto di Costituzione da sottoporre all'Assemblea.

Chi erano le 21 elette

Erano appena il 3,8% dell'Assemblea, ma per la prima volta le donne sedevano nell'organo chiamato a fondare lo Stato. Venivano da percorsi diversi, dalla Resistenza al sindacato, dall'associazionismo cattolico all'insegnamento, e da partiti diversi. Non formavano un blocco unico: ciascuna rispondeva al proprio gruppo politico.

  • Democrazia cristiana (9): Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, Maria Federici, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Maria Nicotra, Vittoria Titomanlio.
  • Partito comunista (9): Adele Bei, Nadia Gallico Spano, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angiola Minella, Rita Montagnana, Teresa Noce, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi.
  • Partito socialista (2): Bianca Bianchi, Lina Merlin.
  • Fronte dell'Uomo qualunque (1): Ottavia Penna Buscemi.

Cinque nella Commissione dei 75

Delle 21, cinque lavorarono nella Commissione dei 75: Maria Federici e Angela Gotelli, democristiane; Nilde Iotti e Teresa Noce, comuniste; Lina Merlin, socialista. Gotelli vi entrò in un secondo momento. Il nome compare talvolta come "Tina Merlin", ma la costituente è Lina Merlin, al secolo Angelina.

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La Commissione si divise in sottocommissioni. Nilde Iotti e Angela Gotelli fecero parte della Prima, dedicata ai diritti e doveri dei cittadini. Maria Federici, Lina Merlin e Teresa Noce sedettero nella Terza, che si occupava dei diritti e doveri nel campo economico e sociale. Il testo finale fu il risultato di un lavoro collettivo: attribuire le singole formulazioni all'una o all'altra sarebbe una forzatura.

Gli articoli sull'uguaglianza

La Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, contiene tre articoli che ancora oggi costituiscono la base giuridica della parità tra donne e uomini.

  • Articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."
  • Articolo 37: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore."
  • Articolo 51: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge."

I tre articoli vanno letti insieme. Il primo fissa il principio generale, con il sesso nominato per primo tra le distinzioni vietate. Il secondo lo porta nel lavoro, dove la parità si misura in diritti e in salario. Il terzo lo applica alla vita pubblica, aprendo alle donne gli uffici dello Stato e le cariche elettive.

È in queste parole che si riconosce ancora il lascito delle 21 costituenti: uguaglianza davanti alla legge, stessa retribuzione a parità di lavoro, pari accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

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