Legge 194: cosa prevede
Dal 1978 la legge 194 regola l'interruzione volontaria di gravidanza con tempi, passaggi e soglie precise: i primi 90 giorni, la fase successiva, i minori, l'obiezione di coscienza.
Redazione AdaTeoriaFemminista ·
La legge 22 maggio 1978, n. 194, intitolata «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», è la norma che regola l'aborto in Italia. Non si limita a renderlo legale: stabilisce una procedura con tempi precisi, un ruolo per i consultori familiari e soglie diverse prima e dopo i primi 90 giorni di gravidanza.
I primi 90 giorni
Entro i primi 90 giorni la donna che ritiene che la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica può chiedere l'interruzione (art. 4). La legge indica i motivi che possono pesare: lo stato di salute, le condizioni economiche, sociali o familiari, le circostanze del concepimento, la previsione di anomalie o malformazioni del concepito. La richiesta è fatta personalmente dalla donna, che può rivolgersi a un consultorio pubblico, a una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione o a un medico di sua fiducia.
Il consultorio o il medico esaminano con lei le possibili soluzioni, la aiutano a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione e la informano sui diritti che la legge le riconosce come lavoratrice e come madre (art. 5). Se il medico riscontra l'urgenza, rilascia subito un certificato con cui la donna può rivolgersi a una struttura autorizzata. Altrimenti le rilascia un documento, firmato anche da lei, che attesta la gravidanza e la richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorso questo periodo, può presentarsi per l'intervento.
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Dopo i 90 giorni
Oltre il novantesimo giorno l'interruzione è ammessa solo in due casi (art. 6): quando la gravidanza o il parto comportano un grave pericolo per la vita della donna, oppure quando sono accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica. Questi processi devono essere accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ospedale in cui deve avvenire l'intervento (art. 7).
Minori, obiezione di coscienza, referendum
Per una ragazza sotto i 18 anni serve l'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela (art. 12). Se ci sono seri motivi che impediscono o sconsigliano di consultarli, o se rifiutano l'assenso, nei primi 90 giorni il consultorio, la struttura o il medico di fiducia trasmettono entro sette giorni una relazione al giudice tutelare, che entro cinque giorni, sentita la ragazza, può autorizzarla a decidere. In caso di urgenza il medico può certificarla senza l'assenso; dopo i 90 giorni si applica la procedura dell'articolo 7 anche senza di esso.
L'articolo 9 riconosce al personale sanitario l'obiezione di coscienza, da dichiarare preventivamente: chi obietta non prende parte alle procedure e agli interventi di interruzione, ma resta tenuto all'assistenza prima e dopo l'intervento. L'obiezione non può essere invocata quando l'intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. Gli ospedali e le case di cura autorizzate sono comunque tenuti ad assicurare l'esecuzione degli interventi.
Il 17 maggio 1981 la legge fu sottoposta a due referendum abrogativi di segno opposto: uno, promosso dal Movimento per la vita, voleva limitare l'aborto ai soli casi di grave pericolo per la vita o la salute fisica della donna; l'altro, promosso dal Partito radicale, puntava a eliminare gran parte dei vincoli della procedura. Entrambi furono respinti e la legge 194 rimase in vigore.
Chi si trova in una situazione concreta dovrebbe fare riferimento al testo ufficiale della legge e parlarne con un medico o con un consultorio: il percorso cambia a seconda dei tempi della gravidanza e delle circostanze personali.


